ART. 3
I soci, in numero illimitato, sono persone fisiche, persone
giuridiche o enti e organismi, anche internazionali, che abbiano partecipato
alla fondazione dell’Associazione o siano stati successivamente
ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
– Soci Fondatori
– Soci Ordinari
Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione, nonché coloro che, nella fase iniziale
della vita di questa, hanno contribuito con un ruolo determinante
al suo ingresso nel mondo della cultura e dell’informazione
e siano stati pertanto ammessi dal Consiglio di Amministrazione in
tale categoria.
Sono Soci Ordinari coloro che sono stati ammessi come tali dal Consiglio
di Amministrazione per aver dimostrato interesse nel campo della cultura
e dell’arte e per aver contribuito alla promozione di attività
culturali conformi alle finalità dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci può stabilire ulteriori o diversi
criteri di ammissione, comunque compatibili con le finalità
istituzionali dell’Associazione.
La quota è intrasmissibile, salvo che per trasferimento mortis
causa. Essa non è rivalutabile.
Il socio può recedere dall’Associazione preavvisando
per iscritto il Consiglio di Amministrazione e con effetto dalla scadenza
dell’anno sociale in corso.
I soci decadono dalla qualifica per mancato pagamento delle quote
annuali e possono essere esclusi dall’Associazione ai sensi
dell’art. 24 c.c.
ART. 4
Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito
dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori e ammonta a lire 248.900.000
(duecentoquarantottomilioninovecentomila).
Esso può essere incrementato nel tempo dalle seguenti entrate
se non utilizzate per la realizzazione delle finalità istituzionali:
a) proventi derivanti dalle attività dell’Associazione;
b) quote versate dagli Associati;
c) ogni altra somma o bene a qualsiasi titolo legittimo acquisiti.
ART. 5
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche dell’Associazione non danno diritto a compenso, salvo
il rimborso delle spese sostenute per le necessità e nell’interesse
dell’Associazione.
ART. 6
L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori e dai Soci
Ordinari.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione
almeno una volta all’anno per approvazione del bilancio con
preavviso scritto contenente l’ordine del giorno, anche a mezzo
fax, di trenta giorni.
L’Assemblea viene inoltre convocata ai sensi dell’art.
20, c. 2 c.c., quando se ne ravvisa la necessità o quando se
ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola
con i versamenti delle quote.
Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno
essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai
competenti organi sociali.
Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di non
più di tre deleghe.
ART. 7
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione ovvero, nel caso di assenza o impedimento, dal
Vice Presidente o da persona designata dal Consiglio di Amministrazione
stesso.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario ed eventualmente
due scrutatori.
Della riunione dell’Assemblea si redige un verbale firmato
dal Presidente e dal segretario.
Copia del verbale di cui al comma precedente viene esposta presso
la sede dell’Associazione per i 30 giorni successivi alla sua
redazione.
ART. 8
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia
il numero degli associati intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza
dei voti dei presenti.
ART. 9
L’Assemblea delibera sul programma annuale di attività
dell’Associazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione
a norma del successivo art. 11, sul bilancio preventivo e consuntivo,
sulla nomina, nei limiti di cui ai successivi articoli 10 e 14,
dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei
Revisori.
Con propria deliberazione essa può stabilire i criteri di
ammissione dei nuovi Soci, secondo le modalità di cui all’art.
3 comma 5.
E' data altresì facoltà all'Assemblea di nominare
- ferme le attribuzioni statutarie degli Organi - un Presidente
onorario dell'Associazione, attribuendo tale carica a soggetti che
si siano distinti per l'impegno nei confronti dell'Associazione.
L'Assemblea delibera infine sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione
con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti nonché sullo scioglimento dell’Associazione
con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
ART. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da sette a undici membri, comunque sempre in numero dispari,
eletti dall’Assemblea, di cui almeno tre fra i Soci Fondatori.
I membri nominati ed eletti durano in carica un triennio e possono
essere rieletti.
I membri eletti decadono ipso iure se per tre volte consecutive
in un anno non partecipano alle riunioni del Consiglio senza valida
giustificazione.
Il Consiglio elegge il Presidente, nonché eventualmente un
Vice Presidente con funzioni vicarie, e disegna un segretario anche
al di fuori dei suoi membri.
ART. 11
Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo, promozione,
gestione e controllo dell’attività dell’Associazione
per il raggiungimento degli scopi di cui l’art. 2 del presente
Statuto.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone il programma annuale di attività da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea e ne dà attuazione;
b) predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Asssemblea; copia del bilancio
da approvare viene esposta presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni antecedenti la convocazione dell’Assemblea
dei Soci;
c) adotta i provvedimenti organizzativi e negoziali per la gestione
dell’Associazione.
ART. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario, e comunque almeno una volta all’anno per predisporre
il bilancio preventivo e consuntivo, con preavviso scritto di sette
giorni, anche a mezzo fax, e con indicazioni degli argomenti da
discutere.
Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta
da almeno il trenta per cento dei suoi membri, arrotondato all’unità
superiore, con preavviso scritto di sette giorni contenente l’indicazione
degli argomenti da discutere.
Il Consiglio ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni,
per sentire il loro parere in merito, esperti nelle materie che
esso vorrà trattare. In particolare, può partecipare
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione l’Assessore
alla Cultura del Comune di Venezia, o persona da lui delegata, con
voto consultivo. Inoltre, il Consiglio ogni qualvolta debba deliberare
intorno a iniziative inerenti o consequenziali alle attività
dei Musei Civici Veneziani, ha facoltà di invitare alle proprie
riunioni dirigenti del Comune di Venezia predisposti alla gestione
di essi.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
componenti del Collegio dei Revisori.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del consiglio viene redatto verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
ART. 12 bis
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque argomento
abbiano per ordine del giorno, potranno tenersi anche con intervento
degli aventi titolo mediante mezzi di telecomunicazione, cioè
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
collegati tra loro in audio/videoconferenza, e ciò alle seguenti
condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario
della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'adunanza accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video
collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno
affluire.
In ogni caso si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo
ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti
sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione,
la cui compilazione e raccolta dovrà essere fatta curare
e vigilata dal Presidente.
ART. 13
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione
dei provvedimenti adottati dall’Assemblea dei Soci nonché
dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio
di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dall’Assemblea
dei Soci.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigono una relazione al bilancio annuale, possono accertare la consistenza
di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e controllo.
ART. 15
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude
il 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione non sia imposta
dalla legge.
In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’ente ad un’altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità previo parere dell’organismo
di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della legge n. 662/96
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.